Servizio sanitario nazionale - Cass. n. 25369/2020
Igiene e sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 - Applicabilità.
Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconferibilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, "ratione temporis", dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25369 del 11/11/2020 (Rv. 659458 - 01)