Medici specialisti ambulatoriali convenzionati – Cass. n. 4891/2021
Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Medici specialisti ambulatoriali convenzionati - Potere dell'Amministrazione sanitaria di sospensione cautelare del professionista - Sussistenza - Limiti - Effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo di sospensione - Esclusione.
In tema di rapporti coordinati e continuativi, istituiti tra i medici e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della l. n. 833 del 1978, sebbene l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti, di contenuto privatistico, con i medici specialistici ambulatoriali, titolari di convenzioni con le U.S.L., recepito nel d.P.R. n. 316 del 1990, non preveda espressamente l'attribuzione all'Amministrazione sanitaria di un potere unilaterale di sospensione cautelare del professionista dal servizio, in relazione alla proposizione di azioni disciplinari o penali nei confronti del medesimo, nonché alle esigenze del buon andamento dell'attività la cui cura è rimessa alla detta Amministrazione, l'esercizio di un potere siffatto, ove risulti non ispirato da intenti discriminatori, coerente con gli obblighi generali di correttezza e buona fede ed effettivamente coordinato alle indicate evenienze ed esigenze, deve ritenersi connaturato al potere direttivo derivante dallo stesso rapporto convenzionale e, quindi, legittimo, ancorché inidoneo a produrre effetti estintivi dell'obbligazione retributiva per il periodo della sospensione della prestazione lavorativa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4891 del 23/02/2021 (Rv. 660617 - 01)