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Determinazione del fondo della retribuzione di risultato – Cass. n. 9319/2021

Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 - Conseguenze - Accordi regionali - Rilevanza - Fondamento.

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, per "quote storiche", spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del citato art. 61, in quanto l'espressione "quote storiche", come confermato anche dall' interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le quote come "originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990", nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994-1997, e prima del passaggio al nuovo sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9319 del 07/04/2021 (Rv. 660956 - 01)