Direttore sanitario - Trattamento economico – Cass. n. 12359/2021
Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - personale dipendente - Direttore sanitario - Trattamento economico - Determinazione - Adeguamenti "in melius" dei parametri relativi alla dirigenza medica previsti dalla contrattazione collettiva - Rilevanza - Esclusione - Irragionevolezza - Insussistenza.
In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d'opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti "in melius" di detti parametri nel corso del rapporto; né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni professionali peraltro diverse, e, dall'altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale - derivante da un rapporto autonomo a tempo determinato - del direttore sanitario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12359 del 10/05/2021 (Rv. 661251 - 01)