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Compenso aggiuntivo per l'attività svolta in zone disagiate – Cass. n. 26264/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - a rapporto convenzionale - Medici di medicina generale - Trattamento economico – Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Attività svolta in sedi disagiate - Compenso aggiuntivo - Condizioni stabilite dagli accordi collettivi - Omessa individuazione delle sedi disagiate - Responsabilità contrattuale della Regione verso i medici - Configurabilità – Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di trattamento economico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in convenzione, l'accordo integrativo regionale (AIR) della regione Abruzzo del 25 novembre 1998 che, in attuazione dell'accordo collettivo nazionale (ACN), prevede la corresponsione di un compenso aggiuntivo per l'attività svolta in zone disagiate, demandando il compito di individuare tali zone alle ASL e, solo in caso di inerzia di queste ultime, alla Regione, non pone a carico dell'ente regionale un obbligo contrattuale nei confronti dei medici, i quali percepiscono il trattamento economico previsto dai diversi livelli della contrattazione collettiva, incluso il compenso per l'attività svolta in zone disagiate, in base al contratto di lavoro professionale stipulato con le ASL. Ne consegue che i medici che abbiano prestato la propria attività in zone disagiate possono agire nei confronti della Regione per la loro mancata o tardiva individuazione solo a titolo di responsabilità extracontrattuale e che il termine di prescrizione del relativo diritto ha durata quinquennale.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 26264 del 28/09/2021 (Rv. 662364 - 01)

 

Corte

Cassazione

26264

2021