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Domande di esenzione dal c.d. "ticket" sanitario – Cass. n. 23899/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - prestazioni - Invalidi civili - Domande di esenzione dal c.d. "ticket" sanitario - Legittimazione passiva - Carenza di legittimazione - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.

 

In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la legittimazione passiva rispetto alle domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") appartiene in via esclusiva alle ASL, essendo esse gli organi, con personalità giuridica, attraverso cui gli enti territoriali competenti assicurano l'assistenza sanitaria; il difetto di legittimazione passiva (nella specie, dell'INPS) può essere rilevato d'ufficio dal giudice, se risulta dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23899 del 03/09/2021 (Rv. 662121 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

23899

2021