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Indennità di coordinamento – Cass. n. 41575/2021

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Indennità di coordinamento ex art. 10 c.c.n.l. 2000-2001 - Prima applicazione - Collaboratori professionali con reali funzioni di coordinamento - Spettanza - Altri collaboratori professionali ex cat. D - Atto formale - Necessità - Ragioni.

 

In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. 2000-2001 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione", a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali-assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41575 del 27/12/2021 (Rv. 663371 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

41575

2021