Skip to main content

Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato – Cass. n. 13066/2022

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di dirigenza medica, la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l'attribuzione di incarichi ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" applicabile, può essere esercitata a condizione che persistano le esigenze temporanee e che venga comunque rispettato il limite massimo di durata del rapporto fissato dalla citata disposizione, la quale - benché insuscettibile, atteso il suo carattere di specialità, di essere integrata con la disciplina generale prevista per le assunzioni a termine - va comunque interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato il carattere abusivo della reiterazione di un incarico biennale, prorogato per ben cinque volte fino a coprire l'arco temporale di un decennio, sempre per le stesse mansioni e presso la medesima struttura).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13066 del 26/04/2022 (Rv. 664602 - 01)

 

Corte

Cassazione

13066

2022