Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Medici convenzionati con il s.s.n. - Art. 17, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - Facoltà di instaurazione di due rapporti convenzionali - Attinenza dei predetti rapporti a due settori distinti - Necessità - Esclusione.
In tema di medici convenzionati con il s.s.n., l'art. 17, comma 4, dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel disporre che non è consentito ai medici convenzionati, ai sensi del medesimo accordo, di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti, non impone che tali rapporti attengano a due settori distinti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24817 del 16/08/2022 (Rv. 665355 - 01)
Corte
Cassazione
24817
2022