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Attività sanitaria in regime di accreditamento – Cass. n. 4375/2023

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Attività sanitaria in regime di accreditamento - Superamento dei limiti di spesa - Regressione tariffaria - Potere di fissazione da parte della ASL - Condizioni - Tardività del monitoraggio e del tavolo tecnico - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023 (Rv. 666875 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

4375

2023