Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Soppressione delle U.S.L. - Debiti maturati successivamente alla data della loro estinzione (1° luglio 1994) - A carico delle gestioni stralcio liquidatorie istituite presso le Regioni - Esclusione - Fondamento.
In seguito alla soppressione delle U.S.L., la Regione, in qualità di loro successore "ex lege", è obbligata per i soli debiti sorti anteriormente alla data della loro estinzione, ossia fino al 1° luglio 1994, i quali, alla stregua della disciplina transitoria delineata dagli artt. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995, e 6, comma 1, l. n. 724 del 1994, sono da essa assunti attraverso apposite gestioni stralcio, restando irrilevante che l'accertamento della posizione debitoria delle soppresse unità locali dovesse essere effettuato entro il 31 dicembre 1994.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20104 del 13/07/2023 (Rv. 668400 - 01)