Servizi ospedalieri - Riconoscimento di disavanzi prodotti dagli IRCSS ex art. 10 d.lgs. n. 288 del 2003 in assenza di specifica previsione convenzionale - Esclusione - Ragioni.
In tema di servizi ospedalieri, attesa la strutturale differenza tra strutture pubbliche o ad esse equiparate e strutture accreditate come gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, va escluso che i disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato possano essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l'istituto accreditato e l'amministrazione regionale competente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31991 del 17/11/2023 (Rv. 669373 - 01)