Bonifica di sito inquinato - Rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del responsabile - Oggetto - Limitazione alle spese effettivamente sostenute - Sussistenza - Estensione alle spese future - Esclusione - Fondamento.
Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 199 del 04/01/2024 (Rv. 669709-02)