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Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3860 del 12/02/2024 (Rv. 670151-01)

Unita' sanitarie locali - personale dipendente - Strutture sanitarie pubbliche - Dirigenza sanitaria - Riconoscimento dell'anzianità a fini economici e professionali - Servizio presso strutture sanitarie riconosciute di uno Stato U.E. - Validità - Conseguenze - Disapplicazione degli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000.

In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3860 del 12/02/2024 (Rv. 670151-01)