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Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - organi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25623 del 25/09/2024 (Rv. 672476-01)

Direttore generale di ASL - Trattamento economico - Riduzione ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Riconducibilità all'abolizione o riduzione del ticket per prestazioni di assistenza specialistica - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la riduzione dei compensi, disposta ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, non è subordinata all'effettiva riduzione o abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dal comma 19 della medesima disposizione, come si evince sia dall'interpretazione letterale del citato comma 14, che prevede la decurtazione dei trattamenti economici in via del tutto autonoma, sia dall'esegesi teleologica e sistematica della norma, inserita nel quadro delle disposizioni di coordinamento finanziario e finalizzata al contenimento della spesa sanitaria.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25623 del 25/09/2024 (Rv. 672476-01)