Farmacista - Esercizi farmaceutici - Indennità di avviamento a carico del gestore subentrante - Scopo - Criteri in tema di continuità aziendale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto all'avviamento, non ravvisando una continuità aziendale con la precedente gestione, chiusa quattro anni prima).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3374 del 10/02/2025 (Rv. 674014-01)