impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27481 del 30/12/2014
Pubblico impiego privatizzato - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria - Natura - Liquidazione - Criteri. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27481 del 30/12/2014
In materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte della P.A., non determina la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, interpretato - con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione di contratti a termine, è configurabile quale sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione è utilizzabile, in via tendenziale, il criterio indicato dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e non il sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n.183, né il criterio previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27481 del 30/12/2014