Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali – Sez. 6 - L, Sentenza n. 17857 del 09/09/2015
Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali – Sez. 6 - L, Sentenza n. 17857 del 09/09/2015
Art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005 - Illegittimità costituzionale del diritto alla perequazione retributiva di anzianità - Conseguenze. Sez. 6 - L, Sentenza n. 17857 del 09/09/2015
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16 del 2008 - nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell'art. 1 della l.r. Abruzzo n. 118 del 1998 - ai dipendenti della detta regione non compete il diritto, previsto fino all'abrogazione sopravvenuta in forza della l.r. Abruzzo n. 24 del 2011, alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella maggiore percepita dagli impiegati che, provenendo da altre amministrazioni, siano transitati nei ruoli regionali. Sez. 6 - L, Sentenza n. 17857 del 09/09/2015
Legge Reg. Abruzzi 13/10/1998 num. 118 art. 1_ 2, Legge Reg. Abruzzi 08/02/2005 num. 6 art. 43, Legge Reg. Abruzzi 21/11/2008 num. 16 art. 1_ 2, Legge Reg. Abruzzi 03/08/2011 num. 24 art. 6, Costituzione art. 117_ 2 lett. L