Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18230 del 17/09/2015
Anticipazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. - Estensione al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici ex art. 7, comma 1, della l. n. 53 del 2000 - Presupposto - Disciplina di attuazione - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18230 del 17/09/2015
In materia di pubblico impego contrattualizzato, l'art. 7, comma 1, della l. n. 53 del 2000, ha lo scopo di estendere oggettivamente l'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, previsto per i lavoratori privati dall'art. 2120, comma 8, c.c., presuppone per la sua operatività, in forza del comma 3 della norma, l'emanazione di un decreto interministeriale di attuazione, sicché, in mancanza, resta applicabile la pregressa disciplina di cui al d.p.r. n. 1032 del 1973, che non prevede l'anticipazione dell'indennità di buonuscita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'attribuibilità del trattamento anticipato domandato da un dipendente del Ministero dell'Istruzione per sostenere le spese relative ad un congedo richiesto al fine di un periodo di formazione in un'università estera).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18230 del 17/09/2015