Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
Applicabilità - Comportamento non conforme a tali precetti - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Automatismo nella scelta - Esclusione - Potere sostitutivo del giudice - Esclusione - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015
In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che, annullata per difetto di motivazione la delibera di conferimento di un incarico di dirigente medico, potesse essere emessa una pronuncia costitutiva del diritto all'incarico).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18972 del 24/09/2015