Lavoro pubblico negli enti locali - Istituzione delle posizioni organizzative - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11198 del 29/05/2015
In tema di lavoro pubblico negli enti locali, l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative, pur non imponendo, come il contratto collettivo del comparto sanitario, che tali posizioni siano costituite secondo le esigenze di servizio, non stabilisce un obbligo incondizionato per la P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11198 del 29/05/2015