Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12624 del 18/06/2015
Trattamento retributivo - Blocco degli incrementi conseguenti alla contrattazione e delle indicizzazioni - Durata - Fino al 31 dicembre 1993 - Proroga del blocco limitatamente alle indicizzazioni e rivalutazioni - Borse di studio universitarie per le scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12624 del 18/06/2015
In materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, l'art. 7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo comma 5 della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, legge 24 dicembre 1993, n. 537, 1, comma 33, legge 28 dicembre 1995, n. 549, 22, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 36, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ne consegue che, rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dall'art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12624 del 18/06/2015