Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20070 del 07/10/2015
Personale dipendente da ente locale - Sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni - Enti locali del 31 marzo 1999 - Distinzione tra posizioni economiche nell'ambito della categoria D - Incidenza sul profilo professionale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20070 del 07/10/2015
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regione-Enti locali del 31 marzo 1999 configura nell'ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex VII ed VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordo collettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all'altra.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20070 del 07/10/2015