Soppressione delle cd. carriere speciali - Art. 147 .P.R. n. 1077 del 1970 - Interpretazione - Portata della conseguente perequazione legale - Fattispecie.
In tema di inquadramento dei pubblici impiegati, l'azione perequativa perseguita dal legislatore con riferimento al personale delle cd. carriere speciali, soppresse dall'art. 147 del d.P.R. n. 1077 del 1970, si è attuata ed esaurita nel consentire l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive ordinarie, e la conseguente progressione in detto ambito secondo la disciplina susseguitasi in materia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente il diritto di dipendente ISPRA - già ANPAT - proveniente da cd. carriera speciale, inquadrata quale funzionario di amministrazione di IV livello, all'accesso al III livello della classificazione del personale di cui al c.c.n.l. enti di ricerca del 7 aprile 2006).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10008 del 16/05/2016