Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6962 del 08/04/2016
Base di calcolo del beneficio previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983 - Personale assunto prima del 1° gennaio 2003 - Inclusione dell'indennità integrativa speciale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di computo del beneficio previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 344 del 1983, assume rilievo lo stipendio tabellare in godimento al momento dell'assunzione alle dipendenze dello Stato, sicché va esclusa l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, nella relativa base di calcolo, per il personale assunto in epoca anteriore all'inglobamento di tale indennità nel suddetto emolumento, disposto dall'art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 2002/2005 comparto Ministeri solo a decorrere dal 1° gennaio 2003; né sorgono dubbi di contrasto con l'art. 36 Cost., che richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'inclusione ad un dipendente NATO transitato al Ministero della Giustizia prima del 1°gennaio 2003).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6962 del 08/04/2016