Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17373 del 26/08/2016
Impiego pubblico contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Sospensione ai sensi dell'art. 25, comma 7, del c.c.n.l. Ministeri del 16 maggio 1995 - Rinvio a giudizio - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, l'art.25, comma 7, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, che ne prevede la sospensione fino a sentenza definitiva quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti, si riferisce a tutte le fasi del procedimento penale successive all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e non presuppone l'esercizio dell'azione penale mediante il rinvio a giudizio del dipendente, sicché il richiamo contenuto nella norma citata alla "sentenza definitiva" deve ritenersi comprensivo anche delle altre modalità di definizione del procedimento, quali il decreto di archiviazione per infondatezza della "notizia criminis".
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17373 del 26/08/2016