Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17307 del 24/08/2016
Pubblico impiego contrattualizzato - Azione disciplinare ex art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Dimissioni del lavoratore prima dell'avvio del procedimento - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in caso di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l'azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi deve essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, si applica anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento, sussistendo l'interesse dell'amministrazione ad accertare le responsabilità disciplinari al fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte della p.a.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17307 del 24/08/2016