Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21987 del 31/10/2016
Trasferimento di lavoratori ad altra amministrazione - Esatto inquadramento del lavoratore - Svolgimento di fatto di mansioni superiori nell'ordinamento di provenienza - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di mobilità del personale, lo svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico e ora appartenenti ad un'unica area, benché accertato in via giudiziale, non comporta, né il diritto alla attribuzione, in via definitiva, di quelle specifiche mansioni, né il diritto all'inserimento in una graduatoria di mobilità che faccia riferimento ad una determinata categoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto, a dipendenti transitati all'INPDAP dal Ministero del Tesoro, il diritto all'inquadramento nella superiore area C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "programmatore-analista",sulla base dell'accertamento delle effettive mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza, ove erano inquadrati nella VI qualifica funzionale, profilo professionale di "programmatori", confluita nell'area B del c.c.n.l. comparti enti pubblici non economici 1998-2001).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21987 del 31/10/2016