Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21032 del 18/10/2016
Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni conservative - Predisposizione ed affissione del codice disciplinare - Comportamenti integranti violazioni del minimo etico o illecito penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole espulsive), che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta. (Nella specie, consistente nell'aver attestato, nei rapporti con i terzi, il possesso della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, revocata dalla P.A. datrice di lavoro, e nell'avere utilizzato, per tale attestazione, un timbro non autorizzato).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21032 del 18/10/2016