Pubblico impiego contrattualizzato - Assenza ingiustificata ex art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 - Licenziamento disciplinare - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgono a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza per la fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18326 del 19/09/2016