Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20065 del 06/10/2016
Segretari comunali utilizzati presso la Scuola Superiore della P.A. Locale - Retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 - Criteri di computo ex art. 48 bis del citato c.c.n.l. - Applicabilità - Fondamento.
L'art. 41 del c.c.n.l. 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali, che disciplina la retribuzione di posizione dei segretari che svolgono le funzioni presso gli enti territoriali in qualità di titolari, reggenti o supplenti, al comma 5 si riferisce agli enti territoriali tenuti ad assicurare al segretario un'indennità di posizione non inferiore a quella della funzione dirigenziale o della posizione organizzativa più elevata, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, sicché l'ente territoriale è obbligato a tener conto, nella predeterminazione della spesa complessiva del personale, del principio di equiparazione fissato, per l'indennità di posizione, dal suddetto articolo, senza possibilità di maggiorazioni che vadano oltre la complessiva capacità di spesa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 48 bis dello stesso c.c.n.l., la retribuzione di posizione, da riconoscere ai segretari utilizzati presso la Scuola Superiore per la P.A. Locale, è quella in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20065 del 06/10/2016