Pubblico impiego contrattualizzato - Reggenza - Trattamento economico - Retribuzione di risultato - Inclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle stesse, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, in cui vanno ricompresi gli elementi accessori, sicché i funzionari chiamati a svolgere le funzioni dirigenziali, fuori dalle ipotesi in cui sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, hanno diritto di percepire sia la retribuzione di posizione che quella di risultato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9878 del 19/04/2017