Illegittima reiterazione di contratti a termine - Misure sanzionatorie - Stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Idoneità ed adeguatezza - Risarcimento di danni ulteriori - Ammissibilità - Condizioni.
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l'abuso, ai fini della compatibilità dell'ordinamento interno al diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, che consente all'interessato di ottenere il medesimo "bene della vita" per il quale ha agito giudizialmente, senza preclusioni per la risarcibilità di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16336 del 03/07/2017