Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13597 del 30/05/2017
Personale dell’AIPA - Art. 42, comma 3, della l. n. 675 del 1996 - Attribuzione del medesimo trattamento economico dei dipendenti del Garante per l’editoria e la radiodiffusione - Esclusione - Norma d’interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
In tema di trattamento economico del personale addetto all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA, poi CNIPA, poi DigitPA, ora Agenzia per l'Italia digitale), l'art. 42, comma 3, della l. n. 675 del 1996 si interpreta nel senso che l'attribuzione delle condizioni previste per i dipendenti del Garante per l'editoria e la radiodiffusione è subordinata alla previa emanazione dell'apposito regolamento previsto dal primo periodo del citato comma, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 255, della l. n. 266 del 2005, senza che tale ultimo intervento - di dichiarata natura interpretativa con efficacia retroattiva - possa essere sospettato di incostituzionalità, risultando giustificato dall'esigenza di razionalizzare ed armonizzare la disciplina relativa a profili professionali provenienti da differenti realtà ordinamentali, in assenza di una disciplina ben consolidata tale da ingenerare legittimi affidamenti, esulando la materia dalle direttive 77/187/CE e 2001/23/CE, sui diritti dei lavoratori nel caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di essi.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13597 del 30/05/2017