Domanda d'equo indennizzo - Termine di decadenza di sei mesi ex art. 4 D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 - Legittimità.
La previsione, da parte dell'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri, è legittima, in quanto tale disposizione deve essere considerata come una norma regolamentare emanata in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564/81 ovvero come una norma regolamentare delegata, che regola "ex novo" materia già disciplinata dalla legge, integrandone le statuizioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11315 del 30/12/1994