Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14016 del 12/11/2001
Dipendenti retribuiti col sistema del cottimo misto - Diritto all'adeguamento del corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario - Configurabilità anche con riguardo alle prestazioni svolte nell'ambito dell'orario normale di lavoro.
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto (nel quale è considerato a cottimo lo svolgimento di pratiche seriali eccedenti una determinata "franchigia"), la equiparazione del lavoro a cottimo a quello straordinario ai fini retributivi, disposta - ex art. 35 legge n. 34 del 1970 - con circolare della Direzione Generale, comporta il diritto dei dipendenti all'adeguamento del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte a cottimo alle variazione legislative stabilite per il lavoro straordinario, anche quando il lavoro a cottimo si sia svolto nell'ambito dell'orario normale di lavoro. Infatti, richiedere a tal fine che il lavoro a cottimo si sia anche svolto oltre l'orario normale di lavoro significherebbe, in pratica, annullare qualsiasi distinzione fra lavoro a cottimo e lavoro straordinario, i quali, invece, in base alla determinazione del datore di lavoro, vengono equiparati fra di loro esclusivamente nel trattamento economico, non solo per prassi consolidata, ma anche per espressa previsione della norma di legge.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14016 del 12/11/2001