Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25670 del 27/10/2017
Aziende sanitarie locali - Medici universitari assegnati per l'esercizio di attività assistenziale - Potere di sospensione e allontanamento del direttore generale ex art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Natura - Conseguenze.
In tema di assegnazione alle aziende sanitarie di professori e ricercatori universitari per l'esercizio di attività assistenziale, il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l'allontanamento nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, previsto dall'art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999, non ha carattere disciplinare - ponendosi una simile configurazione in contrasto con l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo attribuisce solo all'amministrazione datrice di lavoro e ne rinvia la disciplina alla contrattazione collettiva - ma neppure può considerarsi "strumentale" rispetto al potere disciplinare del rettore, che equivarrebbe a negare l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e Azienda sanitaria, informato al principio di leale cooperazione; pertanto, il suddetto potere va configurato come un potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui ritenga che ne ricorrano i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti (nominati di intesa tra rettore e direttore generale), che, quale apporto consultivo esterno, resta distinto dal potere di iniziativa riservato al Direttore generale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 25670 del 27/10/2017