Pubblico impiego privatizzato - Procedure selettive per la progressione interna - Deroghe della contrattazione collettiva al d.P.R. n. 497 del 1994 - Legittimità - Fondamento - Contrattazione integrativa - Limiti.
In materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti.
Corte di Cassazione Sez. L , Ordinanza n. 214 del 08/01/2018