Assunzione in prova - Recesso della P.A. - Obbligo di motivazione ex art. 14 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 - Contestualità tra recesso e motivazione - Necessità - Fondamento.
In tema di licenziamento per mancato superamento della prova, l'art. 14 del c.c.n.l. Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 prevede che il recesso sia motivato con specifico riferimento alle ragioni che hanno impedito il superamento della prova e ciò allo scopo di evitare che lo stesso possa essere disposto per ragioni illecite o comunque estranee al rapporto e consentire al giudice l'adeguato controllo; detta motivazione, come si evince dal tenore del citato art. 14, deve essere contestuale all'atto di recesso e la possibilità di integrazione "per relationem" vale solo con riferimento ad atti e documenti già comunicati al lavoratore destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15638 del 14/06/2018