Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - diritti dell'impiegato - Spese legali per la difesa di amministratore comunale - Art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dalla l. n. 125 del 2015, di conversione del d.l. n. 78 del 2015 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
In tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e che, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6745 del 08/03/2019