Rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 655
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali. (Nella specie, non è stata ravvisata disparità di trattamento nella previsione dell'art. 64 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria del 1996, laddove, nel riconoscere ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale, quale incentivo, lo specifico compenso di cui al r.d. n. 1578 del 1933, li esclude dalla indennità premio per la prestazione individuale, attribuita dall'art. 61 del medesimo contratto collettivo agli altri dirigenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6553 del 06/03/2019