Impiegati dello stato - stipendi - Blocco degli incrementi retributivi - Ambito di applicazione - Società private a totale partecipazione pubblica - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6264 del 04/03/2019
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - Blocco degli incrementi retributivi - Ambito di applicazione - Società private a totale partecipazione pubblica - Conto economico consolidato della pubblica amministrazione - Inclusione - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto, per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, a dirigenti dell'ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6264 del 04/03/2019