Impiegati dello stato - procedimento disciplinare - Cass. 12662/2019
rapporti con il giudizio penale – Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Discrezionalità - Riattivazione prima della definizione del giudizio penale - Ammissibilità - Conseguenze.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione; ne deriva che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all'art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all'irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12662 del 13/05/2019 (Rv. 653833 - 01)