Impiegati dello stato - Riforma dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 300 del 1999 – Cass. 14429/2019
Personale dell'Agenzia del demanio - Opzione per la permanenza nelle agenzie fiscali o per il transito ad altra Amministrazione statuale - Contenuto - Diritto a scegliere l'Amministrazione di destinazione - Esclusione - Diritto a restare dipendente statale - Sussistenza - Modalità.
In tema di pubblico impiego, a seguito dell'istituzione delle Agenzie fiscali operata con il d.lgs. n. 300 del 1999, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, come autenticamente interpretato dall'art. 5, comma 1 novies, del d.l. n. 7 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 43 del 2005, nel riconoscere al personale in servizio (nella specie, all'Agenzia del demanio) l'opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali ovvero per il transito ad altra P.A., non ha comportato l'insorgere di un diritto di scelta del dipendente all'individuazione dell'Amministrazione statuale a cui transitare ma solo quello di poter rimanere nell'ambito dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, spettando alla contrattazione collettiva ovvero agli accordi tra le amministrazioni l'individuazione della soluzione più adatta per il ricollocamento del personale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14429 del 27/05/2019 (Rv. 654057 - 01)