Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28111 del 31/10/2019 (Rv. 655602 - 02)
Competenza - Massimo della sanzione applicabile - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492 e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28111 del 31/10/2019 (Rv. 655602 - 02)