Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 (Rv. 655904 - 01)
Pubblico impiego privatizzato - Misure di tutela ex d.lgs. n. 151 del 2001 - Finalità - Incidenza negativa sul trattamento retributivo - Esclusione.
In tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione di proteggere la salute della donna ma anche quella di soddisfare le esigenze puramente fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi quali, ad esempio, i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, ove non ne ricorrano i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31137 del 28/11/2019 (Rv. 655904 - 01)