Università statali - Direttore amministrativo - Dirigente prima fascia ex art_ 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di dirigenza pubblica, ai fini dell'inquadramento in prima fascia ex art_ 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direttore amministrativo delle Università statali non può essere equiparato a quello di dirigente di ufficio dirigenziale generale di cui all'art_ 19 del medesimo decreto, in quanto disciplinato da disposizioni speciali, che da quest'ultimo lo differenziano sia per le diverse modalità di costituzione, sia per gli aspetti economici, sottratti all'intervento della contrattazione collettiva.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4876 del 24/02/2020 (Rv. 656934 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO
IMPIEGATI DELLO STATO