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Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4193 del 19/02/2020 (Rv. 656816 - 01)

Passaggio di personale statale agli enti locali - Conservazione del trattamento economico - Limiti - Regola generale del riassorbimento - Applicabilità - Fondamento.

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, ai dipendenti statali transitati agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art_ 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art_ 45 del medesimo d.lgs.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4193 del 19/02/2020 (Rv. 656816 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO

NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI