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Regola del concorso Pubblico impiego privatizzato - Cass. n. 11537/2020

Impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - regola del concorso - Pubblico impiego privatizzato - Assunzione a termine ex art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001 - Divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato - Applicabilità - Fondamento. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

Nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, trova applicazione l'art. 36, comma 5, dello stesso decreto e dunque, in caso di abusiva reiterazione, il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, andando salvaguardati anche in tale ambito i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'amministrazione che sottendono la regola del pubblico concorso.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11537 del 15/06/2020 (Rv. 657973 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11537

2020