Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento di personale – Cass. n. 20918/2020
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento di personale ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Contratto collettivo applicabile - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all'art. 2112 c.c., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell'art. 2112 c.c., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell'impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall'operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che per i dipendenti del Registro Italiano Dighe continuasse a trovare applicazione la contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio, anche dopo il loro trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito alla soppressione dell'ente in forza dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20918 del 30/09/2020 (Rv. 658922 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112